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Gestione bonus per il recupero del patrimonio edilizio e per l'efficienza energetica

Contenuto della scheda
    Vedi anche...

      Con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 121 è stato previsto, che:

      1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al punto 1.2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante:

      a)      per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d'intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;

      b)      per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari".

       

      "1.2 Le disposizioni di cui al punto 1.1 si applicano, come previsto dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai seguenti interventi:

      recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

      efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;

      adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;

      recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

      installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;

      installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020".

       

      "3.1. Il contributo sotto forma di sconto, di cui al punto 1.1, lettera a), è pari alla detrazione spettante determinata ai sensi del punto 3.3 e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d'imposta pari alla detrazione spettante. L'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020".

      Sconto per bonus per il recupero del patrimonio edilizio e per l'efficienza energetica sulla fattura elettronica

      Come da indicazioni di AssoSoftware, lo sconto per il recupero del patrimonio edilizio deve essere riportato nel blocco 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione> della fattura elettronica.

       

      Si riporta quanto pubblicato sul sito (http://www.assosoftware.it/faq).

       

      Sconto bonus per il recupero del patrimonio edilizio e per l'efficienza energetica in fattura elettronica

      Lunedi 9 Novembre 2020.

       

      Domanda

      Dovendo emettere una fattura elettronica per l'esecuzione di lavori che accedono all'agevolazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio e per l'efficienza energetica e volendo applicare al ns. cliente lo sconto direttamente in fattura come previsto dall'art.121 del DL 34/2020, si chiede come dovrebbe essere correttamente compilato il file xml in questa fattispecie.

       

      Risposta

      In premessa, ricordiamo che il Provvedimento 8/8/2020 n. 283847, punto 3.1, afferma che "L'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020".

      Ciò premesso AssoSoftware, considerato che lo sconto non deve intaccare imponibile e imposta della fattura, suggerisce le seguenti indicazioni di compilazione del file xml:

      Inserire l'importo dello sconto applicato nel tag 2.1.1.8.3 <Importo>, riferito al blocco 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>. Riportare nel tag 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> del bocco <AltriDatiGestionali> della riga della prestazione la descrizione "Sconto praticato in base all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020".

       

      Nel paragrafo che segue viene descritto come gestire su FattureWeb una fattura con sconto finanziario.

      Sconto per bonus per il recupero del patrimonio edilizio e per l'efficienza energetica in FattureWeb

      Registrare il documento

      Per emettere un documento con lo sconto per bonus per il recupero del patrimonio edilizio procedete come da flusso di seguito riportato.

       

      1. Definite i Parametri documento

      Nei Parametri selezionate l'opzione Totale documento al netto dello sconto finanziario se volete che il totale della fattura sul file XML sia presentato al lordo o al netto dello sconto finanziario.

      Questa informazione è visualizzata anche sul documento, ma non è possibile modificarla.

      2. Create un nuovo documento

      Nella testata del documento cliccate sul bottone <Sconto finanziario>.

      3. Indicate l'importo dello sconto finanziario

      Nella maschera che viene proposta inserite l'importo dello sconto; non indicate la % dello sconto.

      Nel campo "Nota per copia di cortesia" potete indicare il riferimento normativo se desiderate stamparlo anche sulla copia di cortesia.

       

      4. Compilate gli altri dati gestionali

      Per assolvere alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, inserite manualmente negli altri dati gestionali della riga relativa alla prestazione alla quale viene applicato lo sconto:

      ·         nella casella Tipo la definizione EDILBONUS

      ·         nella casella Testo la dicitura Sconto praticato in base all'Art. 121, DL 34/2020.

      Riporto su file XML

      I dati relativi allo sconto finanziario vengono riportati nella sezione "Sconto Maggiorazione" (sezione 2.1.1.8) del blocco "Dati generali":

       

       

       L'importo totale del documento risulta al netto o al lordo dello sconto, in base a quanto definito nei parametri documento.

       

      Il riferimento normativo a cui si riferisce lo sconto viene riportato nella sezione Altri dati gestionali della riga della prestazione:

       

      Nei dati relativi al pagamento l'importo è sempre al netto dello sconto:

       

      Stampare la fattura

      Sul formato pdf (standard o personalizzato) l'importo dello sconto finanziario viene evidenziato nel piede del documento:

      Contabilizzare la fattura

      Potete contabilizzare il documento sia con la modalità massiva che con la modalità automatica.

      Con la contabilizzazione il credito verso il cliente viene rilevato al lordo dello sconto finanziario.

      Potete rilevare l'importo del credito dalla lista fatture prodotta con la funzione di esportazione presente nella pagina di elenco documenti.

       

       

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