La revisione legale dei conti può intendersi come un processo complesso di verifiche dei conti annuali o dei conti consolidati con procedure svolte in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea, finalizzata a verificare che il bilancio di esercizio o consolidato siano conformi alle norme e ai principi che ne disciplinano la redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa sottoposta a revisione.
Fino all'adozione dei principi di revisione internazionali, la revisione legale verrà svolta in conformità ai principi di revisione definiti "ISA Italia"
I soggetti che possono effettuare le revisione legale
Art.2409-bis Codice Civile: "La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro".
Ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.39/2010, il soggetto cui è stato conferito l'incarico di revisione (revisore, società di revisione o collegio sindacale) è tenuto a:
· redigere una relazione di revisione legale contenente il giudizio sul bilancio, datata e sottoscritta dal responsabile della revisione;
· verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la correttezza delle scritture contabili.
Società/enti sottoposti a revisione legale
Hanno l'obbligo di nomina di un revisore legale:
· Società per azioni ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.
· Società in accomandita per azioni
· Società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2477 c.c.
Art. 2477 c.c.: "La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità".
· Società cooperative per azioni
· Società cooperative a responsabilità limitata
· Enti di interesse pubblico ai sensi dell'art.16 del D.Lgs.39/2010
· Enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell'art.19-bis del D.Lgs.39/2010.
Anche i soggetti che non sono obbligati per legge possono comunque decidere di sottoporsi a revisione legale per:
· Controllo interno
· Comunicazione esterna ai propri investitori o fornitori riguardo la situazione della propria azienda analizzata da un professionista esperto.
Contenuto della relazione di revisione legale
Il D.Lgs.39/2010 elenca il contenuto della relazione di revisione legale all'art.14 comma2.
D.Lgs.39/2010, art. 14, comma 2: "La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'articolo 11, comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio".